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8 R. LIVI

del 6 agosto 1289 aveva abolito il diritto servile nel contado, nel
1415 pobblicava invece, per riguardo agli schiavi importati, quasi un
completo regolamento sulla schiavitù, rinnuovando per essi, con aperta
sanzione, il diritto servile (1). Anche a Genova, come a Venezia, esi-
steva una tassa o gabella sugli schiavi (mezzo fiorino all'anno). Dal
cartolario di questa gabella pel 1458 si trovano essere allora in
quella città 1518 schiave e 63 schiavi, ripartiti sopra 1188 padroni (2).
In Roma il magistrato dei Conservatori aveva il diritto di ma-
nomettere quegli schiavi che accorressere al Campidoglio a deman-
dare la libertà. Questo privilegio, che Paolo III aveva riconfermato
con una costituzione del 1534, fu poi da lui stesso annullato con
breve del 1545, col quale proclamò anche a Roma potersi tenere e
vender servi. Pio V poi ristabilì, fin dal prio anno del suo ponti-
ficato (1560), questo privilegio. Tutte cose che dimostrano come anche
in Roma il numero degli schiavi non doveva essere indifferente, e
che il loro commercio vi si prolungò ben oltre il medioevo (3).
Che schiavi vi fossero anche in Sardegna si può arguire dal fatto
che nel diploma dell'infante Don Alfonso d'Aragona, col quale sono
confermati i privilegi accordati alla città di Sassari dal re Don Gia-
como II, e ne sono conceduti altri (anno 1323, 4° nonas Juli), c'è un
articolo col quale si garantisce ai cittadini di Sassari la restituzione
degli schiavi che riuscissero a fuggire in terre dipendenti dal regno
d'Aragona (4). Il commercio degli schiavi era dunque diffuso e fiorente
in tutta l'Italia.
Come avvenne la sua sparizione? Certo non per crisi, ma per
lisi. A Venezia le leggi dello stato non lo abolirono mai (5); lo stesso
si può dire di Genova, dove, come abbiamo veduto, si trovano compre
___________________
(1) BONGI, l.c.
(2) BONGI, l.c.
(3) BONGI, l.c.
(4) "Concedimus insuper in favorem civium et universitatis civitatis ipsius
quod quociescumque contingat aliquos servos vel servas civium et habitatorum
ipsorum effugere et ab ipsorum potestate absque licentia discedere, servi vel serve
ipsi, si reperiri poterunt infra insulam Sardinie vel Regno Aragonum, Valentie ac
Comitatu Barchinonie ac terras alias dicti domini regis subiectas dominio, resti-
tuantur et tradantur his quorum fuerint, vel nunciis eorundem, contradictione et
obstaculo quiescentibus quibuscumque". (Codice della Repubblica di Sassari, edito
ed illustrato dal cav. D. PASQUALE TOLA. Cagliri, tip. di A. Timon, 1850).
(5) LAZARI, l.c.

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